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Legge 8 marzo 2000, n. 53
"Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle
città"
(Pubblicata nella Gazzetta Ordinaria del 13 marzo 2000, n. 60)
Art. 11 (Parti prematuri)
1. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n.1204, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
"Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i
giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono
aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. La lavoratrice
è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la
data del parto".
Quindi in caso di parto avvenuto in anticipo
rispetto alla data presunta, al periodo di tre mesi di astensione
post-partum si aggiungono i giorni di astensione obbligatoria non goduti
prima, fermo restando il periodo complessivamente previsto di 5 mesi.
Al dipendente che ne usufruisce il trattamento economico spetta per intero.
Altri contenuti importanti:
- ASTENSIONE FACOLTATIVA
I genitori naturali hanno diritto alla astensione facoltativa per 6 mesi
(7 per il padre) nei primi 8 anni di vita del bambino; se entrambi
chiedono l'astensione il periodo complessivo tra i due è di 10 mesi (o 11,
se il padre fruisce di periodi tra 5 e 7 mesi); per le adozioni o
affidamenti avvenuti entro il 12° anno di età del bambino, il periodo di
astensione è il medesimo, con possibilità di richiedere l'astensione entro
3 anni dall'ingresso in famiglia per i bambini tra i 6 e i 12 anni.
- ASTENSIONE FACOLTATIVA
L'indennità, pari al 30% della retribuzione, è erogabile fino al 3°anno di
età del bambino per un periodo di 6 mesi tra i due genitori. L'indennità
per gli ulteriori periodi eventualmente spettanti è subordinata a
determinati requisiti di reddito.
- RIPOSI GIORNALERI
Il padre lavoratore dipendente ha diritto ai riposi orari anche se la
madre non è lavoratrice dipendente. I riposi sono raddoppiati in caso di
parto plurimo.
- ASTENSIONE FACOLTATIVA
Le lavoratrici autonome (commercianti, artigiane, CD-CM) hanno diritto a 3
mesi di astensione facoltativa entro il 1° anno di vita del bambino.
- MATERNITA’ FLESSIBILE
Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro in determinate situazioni
può iniziare anche un mese prima del parto e terminare di conseguenza
quattro mesi dopo il parto.
Riferimenti importanti:
- Circolare INPS – 21 febbraio 2000, n. 45 (indennità e parti
prematuri)
“Fattispecie pregresse e relative condizioni per il riconoscimento del
diritto all'intero periodo di 5 mesi di astensione obbligatoria dopo il
parto.- Parto prematuro e provvedimento di interdizione anticipata e/o
prorogata dall'Ispettorato del Lavoro.- Lavoratrici autonome”
- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
" Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della
legge 8 marzo 2000, n. 53"
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 -
Supplemento Ordinario n. 93)
- Circolare INPS - 6 giugno 2000, n. 109
"Congedi parentali. Legge 8 marzo 2000, n. 53. "Disposizioni per il
sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e
alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città".
Altri dettagli:
ASTENSIONE FACOLTATIVA
Congedi dei genitori - art. 3
Il diritto di astenersi dal lavoro di cui all’art.7 della legge 1204/71
(astensione facoltativa) è riconosciuto al genitore anche se l’altro non
ne ha diritto in quanto non occupato o perchè appartenente ad una
categoria diversa da quella dei lavoratori subordinati (come nel caso
delle lavoratrici a domicilio, delle addette ai servizi domestici, delle
casalinghe, delle libere professioniste).
Tale diritto può essere esercitato da entrambi i genitori (ovviamente
nell’ambito del periodo complessivamente previsto) e il padre può
usufruire dell’astensione facoltativa fin dalla nascita del bambino e non
necessariamente alla fine dell’astensione obbligatoria come previsto per
la madre.
I periodi di astensione facoltativa sono computati nell’anzianità di
servizio , esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima.
Malattie del bambino - art. 3 comma 4
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno
diritto di astenersi dal lavoro durante le malattie di ciascun figlio fino
a tre anni di età, senza limiti temporali. Nel caso di figli con età
compresa tra i 3 e gli 8 anni, l’astensione è possibile nel limite di
cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore, dietro
presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del
Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
Il ricovero ospedaliero del bambino interrompe il decorso delle ferie in
godimento da parte del genitore.
Anche se per tali assenze non è corrisposta la retribuzione, si ha però
diritto alla contribuzione figurativa fino al 3° anno di vita del bambino.
Dai 3 agli 8 anni del bambino, il lavoratore ha invece diritto ad una
copertura contributiva ridotta così come previsto per l’astensione
facoltativa.
Tali periodi sono computati nell’anzianità di servizio tranne che per gli
effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità.
A questo proposito è importante sottolineare
che alcuni contratti specifici riconoscono alla lavoratrice madre o in
alternativa al padre lavoratore il diritto di assentarsi per ulteriori 30
gg. l’anno a titolo di permesso retribuito, in occasione
della malattia del bambino nel corso del secondo e terzo anno di vita.
Riposi giornalieri – art .13
Le nuove disposizioni di legge estendono, al padre lavoratore
dipendente, in alternativa alla madre, i riposi giornalieri riconosciuti
durante il primo anno di vita del bambino, nei casi in cui :
- la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga
- la madre non sia lavoratrice dipendente
- i figli siano affidati solo al padre
Tale diritto non è riconosciuto al padre se la madre sta usufruendo
dell’astensione obbligatoria o facoltativa. E’ poi da ritenere escluso il
diritto del padre ai riposi orari quando la madre non svolge attività
lavorativa, fatta salva l’ipotesi di grave infermità della stessa.
In caso di parto plurimo, le ore di riposo sono raddoppiate (cfr.art. 10
L. 1204/71, come modificata da 3 co.3 L. 53/2000) e le ore aggiuntive
possono essere utilizzate anche dal padre.
Relativamente al trattamento economico si fa presente che i riposi
giornalieri non danno luogo a decurtazione della retribuzione ma sono
assoggettati a contribuzione figurativa ridotta analogamente a quanto
previsto per gli istituti dell’astensione facoltativa (fruita dopo il
limite di 6 mesi e dopo i tre anni di vita del bambino) e della malattia.
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